ALLEGATO B

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATOCENTRO ASSOCIATIVO RECUPERO EDUCATIVO SOCIALE – DIVINA MISERICORDIA”
In forma abbreviata “O.D.V -C.A.R.E.S. – DIVINA MISERICORDIA.”

 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo  1

E’  costituita  l’associazione  di volontariato  denominata  “CENTRO  ASSOCIATIVO  RECUPERO  EDUCATIVO SOCIALE – DIVINA  MISERICORDIA”  in forma  abbreviata  “C.A.R.E.S.  -  DIVINA  MISERICORDIA”  ai  sensi  della  legge  266/91 , che  persegue  il  fine  esclusivo  della  solidarietà  sociale,  umana,  civile  e  culturale.Con l’approvazione della nuova legge del 06.06.2016, n. 106 (G.U. n. 141 del 18.06.2016)sul volontariato, che ha riformato tutto il terzo settore, si userà la seguente denominazione (invece dell’originaria denominazione dell’associazione “C.A.R.E.S. – DIVINA MISERICORDIA”), a cui è stata aggiunta la sigla Organizzazione di Volontariato, in forma abbreviata O.D.V. – C.A.R.E.S. DIVINA MISERICORDIA

Articolo  2

L’associazione  ha  sede  attualmente  in  Formia, via Carlo Filosa n. 20  e  potrà  istituire  o  chiudere  sedi  secondarie  o  sezioni  anche  in  altre  città  d’Italia  o  all’estero  mediante  delibera  del  Consiglio  Direttivo.La  sede potrà  essere  trasferita  con semplice  delibera  di  assemblea.L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno  dai  beneficiari.  Ai  volontari  potranno  essere  rimborsate  soltanto  le  spese  effettivamente  sostenute  per  l’attività  prestata  entro  i  limiti  che  l’organizzazione  fisserà  annualmente.L’associazione  è  disciplinata  dal  presente  statuto  e  dagli  eventuali  regolamenti  che, approvati  secondo  le  norme  statutarie,  si  rendessero  necessari  per  meglio  regolamentare  specifici  rapporti  associativi  o  attività.L’Associazione  è  costituita  nel  rispetto  delle  norme  della  Costituzione  Italiana  e  del  codice  civile  e  della  legislazione  vigente.

Articolo  3

La durata dell’Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo  4

C.A.R.E.S.  -  DIVINA  MISERICORDIA  è  un’associazione  di  volontariato  che  non  ha  fini  di  lucro  neanche  indiretto  ed  opera  esclusivamente  per  fini  di  solidarietà  sociale.L’associazione  è  apartitica  e  si  atterrà  ai  seguenti  principi:  assenza  di  fine  di  lucro,  democraticità  della  struttura,  elettività  e  gratuità  delle  cariche  sociali.Lo  spirito  e  la  prassi  dell’associazione  trovano  origine  nel  rispetto  dei  principi  della  Costituzione  Italiana  che  hanno  ispirato  l’associazione  stessa  e  si  fondano  sul  pieno  rispetto  della  dimensione  umana, culturale  e  spirituale  della  persona.
L’associazione  ha  lo  scopo  di:-

L’Associazione,  in  particolare,  persegue  tale  scopo  mediante  le  seguenti  attività:-

L’associazione  si  avvale  di  ogni  strumento  utile  al  raggiungimento  degli  scopi  sociali  ed  in  particolare  della  collaborazione  con  gli  Enti  locali,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  della  partecipazione  ad  altre  associazioni  o  Enti  aventi  scopi  analoghi  o  connessi  ai  propri.L’associazione  potrà  inoltre  svolgere  qualsiasi  altra  attività  culturale  o  ricreativa  e  potrà  compiere  qualsiasi  operazione  economica  o  finanziaria,  mobiliare  o  immobiliare,  per  il  migliore  raggiungimento  dei  propri  fini.L’associazione  potrà,  esclusivamente  per  scopo  di  autofinanziamento  e  senza  fine  di  lucro,  esercitare  le  attività  marginali  previste  dalla  legislazione  vigente.L’associazione  è  aperta  a  chiunque  condivida  principi  di  solidarietà.

SOCI

Articolo  5

Possono  far  parte  dell’associazione  in  numero  illimitato  tutti  coloro  che  si  riconoscono  nello  Statuto  ed  intendono  collaborare  per  il  raggiungimento  dello  scopo  sociale, secondo le intenzioni originarie del Fondatore Don Angelo CORONELLA.Possono  chiedere  di  essere  ammessi  come  soci  effettivi, le  persone  fisiche , mediante  inoltro  di  domanda  scritta  sulla  quale  decide  senza  obbligo  di  motivazione  il  Consiglio  Direttivo.I  soci  effettivihanno  i  diritti  di  informazione  e  di  controllo  stabiliti  dalle  leggi,  dallo  statuto e dai regolamenti,  di  eleggere  ed  essere  eletti  alle  cariche  sociali,  di  partecipare  alle  assemblee  con  diritto  di  voto  in  proprio  o  per  delega  e  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dall’appartenenza  all’Associazione.Atteso che dalla costituzione dell’associazione molti hanno voluto contribuire solamente economicamente, possono essere ammessi “SOCI SOSTENITORI”, che non avranno alcun diritto di partecipare alle assemblee, di  eleggere  ed  essere  eletti  alle  cariche  sociali.  I soci sostenitori potranno in ogni momento chiedere di essere ammessi a soci effettivi.

Articolo  6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Articolo  7

La  qualità  di  socio  effettivo e/o sostenitore si  perde  per:

Gli  associati  che  abbiano,  comunque  cessato  di  appartenere  all’associazione  non  possono  richiedere  i  contributi  versati  e  non  hanno  alcun  diritto  sul  patrimonio  dell’associazione  stessa.I  soci  effettiviprestano  la  loro  opera  gratuitamente  in  favore  dell’organizzazione  e  non  possono  stipulare  con  essa  alcun  tipo  di  lavoro  dipendente  o  autonomo.

RISORSE  ECONOMICHE

Articolo  8

Le  risorse  economiche  per  il  conseguimento  degli  scopi  ai  quali  l’associazione  è  rivolta  e  per  sopperire  alle  spese  di  funzionamento  dell’associazione  saranno  costituite da:

L’associazione  può  inoltre  effettuare  tutte  le  operazioni  economiche  di  cui  all’articolo  5,  comma  2,  legge  n. 266/1991  e  successive  modificazioni.
Il  patrimonio  sociale  indivisibile  è  costituito  da:

Anche  nel  corso  della  vita  dell’associazione , i  singoli  associati  non  possono  chiedere  la  divisione  delle  risorse  comuni.

ORGANI  DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo  9

Sono  organi  dell’associazione:

Tutte  le  cariche  sono  elettive  e  gratuite,  è  ammesso  il  solo  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  l’adempimento  della  carica.

ASSEMBLEA  DEI  SOCI

Articolo  10

L’assemblea  regolarmente  costituita  rappresenta  l’universalità  degli  associati  e  le  sue  deliberazione  prese  in  conformità  alla  legge  ed  al  presente  statuto  obbligano  tutti  gli  associati.
L’assemblea  può  essere  ordinaria  e  straordinaria.
L’assemblea  è  il  massimo  organo  deliberante.
In  particolare  l’assemblea  ordinaria  ha,  il  compito;

… l’assemblea  straordinaria  ha  il  compito  di:

Articolo  11

L’assemblea  è  convocata  presso  la  sede  sociale  o  altrove  purché  nel  territorio  nazionale  almeno  una  volta  all’anno  entro  il  mese  di  aprile.Essa  deve  inoltre  essere  convocata  ogni  qualvolta  ciò  venga  richiesto  dal  Presidente  dell’associazione,  dal  Consiglio  Direttivo  o  da  almeno  un  terzo  dei  soci.La  convocazione  è  fatta  dal  Presidente  dell’associazione  o  da  persona  dallo  stesso  a  ciò  delegata,  mediante  comunicazione  raccomandata  spedita  agli  associati  o  consegnata  a  mano  almeno  otto  giorni  prima  della  data  della  riunione  o  mediante  affissione  dell’avviso  di  convocazione  all’albo dell’associazione  presso  la  sede  almeno  quindici  giorni  prima  della  data  della  riunione,  o  a  mezzo  fax  e  posta  elettronica.  Nella  convocazione  dovranno  essere  specificati  l’ordine  del  giorno,  la  data,  il  luogo  e  l’ora  dell’adunanza,  sia  di  prima  che  di  eventuale  seconda  convocazione.  L’assemblea  può  essere  convocata  in  seconda  convocazione  in  ora  successiva  dello  stesso  giorno  della  prima  convocazione.

Articolo  12

Hanno  diritto  di  intervenire  all’assemblea  i  soci  effettivi in  regola  con  il  versamento  della  quota  sociale. Essi  possono  farsi  rappresentare  da  altro  socio  mediante  delega  scritta.  Non  è  ammessa  più  di  una  delega  alla  stessa  persona.Spetta  al  Presidente  dell’assemblea  constatare  la  regolarità  delle  deleghe.

Articolo  13

Ogni  socio effettivo ha  diritto  ad  un  voto.  Le  deliberazioni  dell’assemblea,  in  prima  convocazione  sono  prese  a  maggioranza  di  voti  e  con  la  presenza  fisica  o  per  delega  di  almeno  la  metà  degli  associati.In  seconda  convocazione  le  deliberazioni  sono  valide  a  maggioranza  qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti.  Nel  conteggio  della  maggioranza  dei  voti  non  si  tiene  conto  degli  astenuti.
Per  la  modificazione  del  presente  statuto  o  per  deliberare  lo  scioglimento  dell’associazione  occorre  il  voto  favorevole  di  almeno  il  settantacinque  per  cento  dei soci effettivi  intervenuti  sia  in  prima  che  in  seconda  convocazione  e  il  parere  favorevole  del  Consiglio  Direttivo.L’assemblea  è  presieduta  dal  presidente  dell’associazione  o  in  sua  assenza  dal  vicepresidente  o,  in  assenza  di  quest’ultimo,  da  un  presidente  eletto  dall’assemblea.Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  segretario  dell’associazione  o  in  caso  di  suo  impedimento  da  persona,  nominata  dall’assemblea.I  verbali  dell’assemblea  saranno  redatti dal segretario e  firmati dal Presidente  e  dal  Segretario  stesso.Le  decisioni  prese  dall’assemblea,  sia  ordinaria  che  straordinaria,  impegnano  tutti  i  soci  “effettivi e soci sostenitori”, sia  dissenzienti  che  assenti.Ogni  socio  effettivo ha  diritto  di  consultare  il  verbale  dei  lavori  redatto  dal  segretario  e  sottoscritto  dal  presidente.

CONSIGLIO  DIRETTIVO

Articolo  14

Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, incluso il Presidente. L’Assemblea nomina il Presidenteche viene scelto tra i nominativi dei soci effettivi ed il Consiglio Direttivo, previo il consenso del Presidente eletto.Dopo l’elezione a seguito di scrutinio, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di consensi, sarà eletto Presidente. In caso di disaccordo, la nomina avverrà con votazione e sarà nominato colui che avrà la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto. Il  Consiglio  Direttivo  ha  il  compito  di  attuare  le  direttive  generali,  stabilite  dall’assemblea  e  di  promuovere  ogni  iniziativa  volta  al  conseguimento  degli  scopi  sociali.Al  Consiglio  Direttivo  compete  inoltre  di  assumere  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  l’amministrazione  ordinaria  e  straordinaria,  l’organizzazione  e  il  funzionamento  dell’associazione,  l’assunzione  eventuale  di  persone  dipendente;  di  predisporre  il  bilancio  dell’associazione,  sottoponendolo  poi  all’approvazione  dell’assemblea;  di  stabilire  le  quote  annuali  dovute  dai  soci.Il  Consiglio  Direttivo  può  demandare  ad  uno  o  più  consiglieri  lo  svolgimento  di  determinati  incarichi  e  delegare  a  gruppi  di  lavoro  lo  studio  di  problemi  specifici.Nella specie saranno nominati tre coordinatori nazionali ed altri locali, che seguiranno le indicazioni del Consiglio Direttivo e rimarranno in carica un Anno, con possibilità di proroga annuale.Il Fondatore, Don Angelo CORONELLA, rivestirà la carica di Presidente Onorario a vita, in quanto depositario della spiritualità che ha ispirato la nascita della C.A.R.E.S. Divina Misericordia, in cui si riconoscono tutti gli associati.

Articolo  15
Il  Consiglio  Direttivo  nomina  tra  i  suoi  membri il Presidente eletto dall’Assemblea, il  vicepresidente,  il  tesoriere , un consigliere ed il  segretario come previsto dall’articolo precedente. Sarà  in  facoltà  del  Consiglio  Direttivo  preparare  e  stilare  un  apposito  regolamento  che,  conformandosi  alle  norme  del  presente  statuto,  dovrà  regolare  gli  aspetti  pratici  e  particolari  della  vita  dell’associazione.Detto  regolamento  dovrà  essere  sottoposto  per  l’approvazione  all’assemblea  che  delibererà  con  le  maggioranze  ordinarie.

Articolo  16

I  membri  del  Consiglio  Direttivo  durano  in  carica  cinque anni  e  sono  rieleggibili.Se  vengono  a  mancare  uno  o  più  consiglieri,  il  Consiglio  Direttivo  provvede  a  sostituirli  nominando  al  loro  posto  il  socio  effettivo o  i soci effettivi che  nell’ultima  elezione  assembleare  seguono  nella  graduatoria  della  votazione e/o in mancanza quelli che sono disponibili alla carica, previo il consenso del Presidente. In  ogni  caso  i  nuovi  consiglieri  scadono  insieme  a  quelli  che  sono  in  carica  all’atto  della  loro  nomina.Se  vengono  a  mancare  consiglieri  in  numero  superiore  alla  metà,  il  Presidente  deve  convocare  l’assemblea  per  nuove  elezioni.

Articolo  17

Il  Consiglio  Direttivo  si  raduna  su  invito  del  Presidente  ogni  qualvolta  se  ne  dimostra  l’opportunità,  oppure  quando  ne  facciano  richiesta  scritta  almeno  due  membri  del  Consiglio  stesso.Ogni  membro  del  Consiglio  Direttivo  potrà  essere  convocato  nelle  ventiquattro  ore.  La  convocazione  della  riunione  può  essere  fatta:  a  mezzo  lettera  raccomandata,  o  da  consegnare  a  mano,  a  mezzo  fax,  posta  elettronica  e  telegramma. L’avviso  di  convocazione  dovrà  indicare  gli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno.

Articolo  18

Per  la  validità  della  riunione  del  Consiglio  Direttivo  è  necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei  membri  dello  stesso.La  riunione  è  presieduta  dal  Presidente  dell’associazione  o,  in  caso  di  sua  assenza  dal  Vice Presidente  o  in  assenza  di  quest’ultimo  da  altro  membro  del  Consiglio  più  anziano  per  partecipazione  all’associazione.Le  funzioni  di  Segretario  sono  svolte  dal  segretario  dell’associazione  o  in  casi  di  sua  assenza , o  impedimento , o comunque da  persona  designata  da  chi  presiede  la  riunione.Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  di  voti;  in  caso  di  parità  prevale  il  voto  di  chi  presiede.Delle  deliberazioni  stesse  sarà  redatto  verbale  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario.

Articolo  19

Al  tesoriere  spetta  il  compito  di  tenere  e  aggiornare  i  libri  contabili  e  di  predisporre  il  bilancio  dell’associazione;  tutti  gli  altri  libri  vengono  tenuti  dal  segretario.

Articolo  20

Il  Presidente  è  eletto  dall’assemblea  e  dura  in  carica  cinque  anni.  La  prima  nomina  è  ratificata  nell’atto  costitutivo.Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell’associazione  nei  confronti  dei  terzi  e  presiede  le  adunanze  del  Consiglio  Direttivo  e  dell’Assemblea  dei  soci.Il  Presidente  assume  nell’interesse  dell’associazione  tutti  i  provvedimenti,  ancorché,  ricadenti  nella  competenza  del  Consiglio  Direttivo  nel  caso  ricorrano  motivi  d’urgenza  e  si  obbliga  a  riferire  allo  stesso  in  occasione  della  prima  adunanza  utile.Il  Presidente  ha  i  poteri  della  normale  gestione  ordinaria  dell’associazione  e  gli  potranno  essere  delegati  altresì  eventuali  poteri  che  il  comitato  direttivo  ritenga  di  delegargli,  anche  di  straordinaria  amministrazione.
In  particolare  compete  al  Presidente:

Il  presidente  individua,  istituisce  e  presiede  comitati  operativi,  tecnici  e  scientifici  determinandone  la  durata,  le  modalità  di  funzionamento,  gli  obiettivi.Per  i  casi  d’indisponibilità  ovvero  d’assenza  o  di  qualsiasi  altro  impedimento  del  presidente , lo  stesso  è  sostituito  dal  Vice Presidente.

PROBIVIRI

Articolo  21

L’assemblea  qualora  lo  ritenga  opportuno  può  eleggere  un  collegio  di  Probiviri,  in  numero  massimo  di  tre,  che  dura  in  carica  tre  anni,  a  cui  demandare  secondo  modalità  da  stabilirsi  la  vigilanza  sulle  attività  dell’associazione  e  la  risoluzione  delle  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  gli  associati.Le  deliberazioni  del  Collegio  dei  Probiviri  sono  inappellabili.

COLLEGGIO  DEI  REVISORI

Articolo  22

L’assemblea  qualora  lo  ritenga  opportuno  può  eleggere  il  Collegio  dei  Revisori  dell’associazione  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti  e  dura  in  carica  tre  anni.Il  collegio  dei  revisori  è  nominato  dall’assemblea.  Il  collegio  ha  il  compito  di  partecipare  alle  riunioni  del  consiglio  direttivo  e  dell’assemblea,  verificare  e  controllare  l’operato  del  consiglio  direttivo,  e  l’operato  della  associazione  per  verificarne  la  rispondenza  agli  scopi  statutari  ed  alla  normativa  vigente.  I  controlli  sono  trascritti  su  apposito  libro.  Il  collegio  potrà  altresì  indirizzare  al  Presidente  ed  ai  membro  del  consiglio  direttivo  le  raccomandazioni  che  riterrà  utili  al  fine  di  permettere  il  miglior  assolvimento  dei  compiti  loro  assegnati  nel  rispetto  delle  norme  e  dello  statuto.  Il  compenso  ai  membri  del  collegio  dei  revisori,  solo  se  non  soci,  è  determinato  dal  consiglio  direttivo  nel  rispetto  della  legislazione  vigente.

ESERCIZIO  SOCIALE

Articolo  23

Gli  esercizi  sociali  si  chiudono  il  31  dicembre  di  ogni  anno  e  con  la  chiusura  dell’esercizio  verrà  formato  il  bilancio  che  dovrà  essere  presentato  all’Assemblea  per  l’approvazione  entro  quattro  mesi  dalla  chiusura  dell’esercizio  sociale.Gli  eventuali  utili  o  avanzi  di  gestione,  così  come  le  componenti  patrimoniali  con  essi  conseguiti,  non  potranno  essere  distribuiti  neppure  in  modo  indiretto,  ma  dovranno  essere  devolute  in  attività,impianti  ed  incrementi  patrimoniali  dell’Associazione  stessa.Dal  bilancio  devono  risultare  i  beni,  i  contributi  ed  i  lasciti  ricevuti.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO  24

 

NORME  FINALI

Articolo  25

Per  quanto  non  contenuto  nel  presente  statuto,  valgono  le  norme  ed  i  principi  del  codice  civile.

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