ALLEGATO B
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATOCENTRO ASSOCIATIVO RECUPERO EDUCATIVO SOCIALE – DIVINA MISERICORDIA”
In forma abbreviata “O.D.V -C.A.R.E.S. – DIVINA MISERICORDIA.”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “CENTRO ASSOCIATIVO RECUPERO EDUCATIVO SOCIALE – DIVINA MISERICORDIA” in forma abbreviata “C.A.R.E.S. - DIVINA MISERICORDIA” ai sensi della legge 266/91 , che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.Con l’approvazione della nuova legge del 06.06.2016, n. 106 (G.U. n. 141 del 18.06.2016)sul volontariato, che ha riformato tutto il terzo settore, si userà la seguente denominazione (invece dell’originaria denominazione dell’associazione “C.A.R.E.S. – DIVINA MISERICORDIA”), a cui è stata aggiunta la sigla Organizzazione di Volontariato, in forma abbreviata “O.D.V. – C.A.R.E.S. DIVINA MISERICORDIA”
Articolo 2
L’associazione ha sede attualmente in Formia, via Carlo Filosa n. 20 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
C.A.R.E.S. - DIVINA MISERICORDIA è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L’associazione ha lo scopo di:-
L’Associazione, in particolare, persegue tale scopo mediante le seguenti attività:-
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, secondo le intenzioni originarie del Fondatore Don Angelo CORONELLA.Possono chiedere di essere ammessi come soci effettivi, le persone fisiche , mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.I soci effettivihanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.Atteso che dalla costituzione dell’associazione molti hanno voluto contribuire solamente economicamente, possono essere ammessi “SOCI SOSTENITORI”, che non avranno alcun diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I soci sostenitori potranno in ogni momento chiedere di essere ammessi a soci effettivi.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.
Articolo 7
La qualità di socio effettivo e/o sostenitore si perde per:
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.I soci effettiviprestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite da:
L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
Anche nel corso della vita dell’associazione , i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ordinaria ha, il compito;
… l’assemblea straordinaria ha il compito di:
Articolo 11
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci effettivi in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci effettivi intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un presidente eletto dall’assemblea.Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci “effettivi e soci sostenitori”, sia dissenzienti che assenti.Ogni socio effettivo ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, incluso il Presidente. L’Assemblea nomina il Presidenteche viene scelto tra i nominativi dei soci effettivi ed il Consiglio Direttivo, previo il consenso del Presidente eletto.Dopo l’elezione a seguito di scrutinio, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di consensi, sarà eletto Presidente. In caso di disaccordo, la nomina avverrà con votazione e sarà nominato colui che avrà la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di persone dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.Nella specie saranno nominati tre coordinatori nazionali ed altri locali, che seguiranno le indicazioni del Consiglio Direttivo e rimarranno in carica un Anno, con possibilità di proroga annuale.Il Fondatore, Don Angelo CORONELLA, rivestirà la carica di Presidente Onorario a vita, in quanto depositario della spiritualità che ha ispirato la nascita della C.A.R.E.S. Divina Misericordia, in cui si riconoscono tutti gli associati.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente eletto dall’Assemblea, il vicepresidente, il tesoriere , un consigliere ed il segretario come previsto dall’articolo precedente. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio effettivo o i soci effettivi che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione e/o in mancanza quelli che sono disponibili alla carica, previo il consenso del Presidente. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.Ogni membro del Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza , o impedimento , o comunque da persona designata da chi presiede la riunione.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente , lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
COLLEGGIO DEI REVISORI
Articolo 22
L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività,impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 24
NORME FINALI
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.